Statuto

STATUTO ASSOCIAZIONE “LIBERA ITALIA”

Art. 1 – Denominazione

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 “Codice del Terzi
Settore” e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una
associazione avente la seguente denominazione “Libera Italia ETS”, da ora in avanti denominata
“associazione”.
L’acronimo ETS non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle
comunicazioni con il pubblico fino all’iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo Settore.
L’associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Via Sandro Botticelli, 32 Milano.
L’Associazione potrà avere altre sedi operative in Italia e all’estero per la realizzazione delle proprie finalità e attività. Le sedi dell’Associazione, compresa la sede legale nello stesso Comune, possono essere modificate dagli organi sociali previsti dal presente statuto senza che ciò costituisca modifica del presente Statuto.

Art. 3 – Principi

L’associazione si rifà ai seguenti principi:

VALORI E PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE DEL 1948.

Il primo elemento caratterizzante della Costituzione Italiana, sul piano dei valori, è la persona umana, con tutti i suoi diritti, le sue tutele e
soprattutto la sua dignità. La persona intesa non solo come individuo singolo ed isolato, ma collocata nella trama dei rapporti sociali, vista nella concretezza della sua vita, della sua situazione sociale, delle sue capacità, vocazioni, speranze, nonché delle sue difficoltà e limitazioni. Una visione della persona proiettata verso lo sviluppo, non solo economico, ma anche sociale e culturale. Tra i principi fondanti della Costituzione Italiana emergono, con quello lavoristico, l’uguaglianza sostanziale e la libertà, come diritti inalienabili.

PRINCIPIO LAVORISTA.

La Repubblica Italiana si fonda principalmente su un diritto che rende l’uomo non solo parte attiva e integrante di una medesima comunità, ma addirittura lo rende libero dal bisogno. L’obbligo dello Stato è di promuovere le condizioni per rendere effettivo il diritto al lavoro. In sintesi, appare evidente che le politiche economiche e fiscali devono essere improntate all’obiettivo prioritario costituzionale della Piena Occupazione, come enunciato da Calamandrei: «Dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare una scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità di uomo».

IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SOSTANZIALE .

Obbligo di intervento attivo da parte dello Stato per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che pongono alcuni soggetti in situazioni di svantaggio, non consentendo il pieno sviluppo della persona umana. Per questo motivo la Repubblica deve intervenire con provvedimenti mirati nei confronti dei meno abbienti e dei più deboli, per garantire a tutti i cittadini, in maniera concreta, la pari dignità sociale, ossia la possibilità di inserirsi attivamente nel contesto socioeconomico del Paese.

IL PRINCIPIO DI LIBERTA’.

La possibilità di operare le proprie scelte e manifestare il proprio pensiero “senza limitazione alcuna” purché non si entri in conflitto con i valori costituzionali, ma soprattutto con la libertà e il rispetto del prossimo.

POLITICHE DI GESTIONE TEMI DIVISIVI.

L’ obiettivo principale dell’associazione è percorrere un progetto comune per ristabilire la democrazia sancita nella Costituzione Italiana;

VALORIZZAZIONE COMPETENZE.

L’associazione, attraverso dei rappresentanti con competenze che spaziano in ambito della comunicazione, politico, economico, giuridico, sociale, si farà portavoce di un progetto sovranista in opposizione al pensiero unico neoliberista. Tutti i soci con competenze possono partecipare attivamente al progetto in base alle inclinazioni individuali e alla propria disponibilità. Lo scopo è creare un ambiente partecipativo privo di personalismi che portano inevitabilmente a sistemi totalitari e conseguenti scissioni.

SUPERAMENTO DEL VINCOLO ESTERNO E SOVRANITA’ MONETARIA.

Il vincolo esterno rappresenta un insieme di regole dettate da sovra strutture internazionali che impediscono a qualsiasi governo di agire con le leve più appropriate (politiche di bilancio, politiche economiche e di sviluppo e politiche monetarie) per rispettare il dettato costituzionale, così come il passaggio all’Euro ha significato per l’Italia l’adozione forzata di una valuta estera che ne limita e condiziona fortemente gli sviluppi economici. I firmatari di questo documento, si dichiarano sin da subito d’accordo a sostenerne l’eliminazione, nelle attività divulgative.

COLLOCAZIONE GEOPOLITICA.

Parlare di sovranità senza toccare il tema della collocazione geopolitica risulta estremamente riduttivo. Molte delle organizzazioni internazionali quali ad esempio Nato, Oms, WTO hanno modificato il loro obiettivo diventando strumenti di oppressione e controllo nei confronti dei Popoli. Viene per tanto richiesto ai partecipanti di non avere pregiudizi sulla messa in discussione di queste “appartenenze”, favorendo, per esempio, accordi paritari e liberi con altre nazioni o gruppi di nazioni, al fine di assicurare un beneficio ad entrambi i paesi nei temi di interesse strategico, quali energia, materie prime, scambi commerciali in genere ecc…

PARLAMENTO RAPPRESENTATIVO.

Con il trascorrere dei decenni, dal secondo dopoguerra a oggi, il potere decisionale della rappresentanza parlamentare è stato progressivamente eroso, fino a essere oggi di fatto completamente cancellato; ormai le decisioni politiche prescindono del tutto dalle istanze e dagli orientamenti che il corpo elettorale di volta in volta esprime.
Restituire centralità e potere decisionale effettivo al Parlamento, quale espressione autentica della volontà popolare, deve dunque rappresentare una priorità assoluta.

CULTURA, COMPETENZA E CONOSCENZA.

Il connubio tra crescita individuale, culturale e spirituale,consente il pieno sviluppo di tutte le qualità umane indispensabili per costruire le fondamenta di una sana società, basata su valori della cooperazione e sul concetto di comunità. La crescita culturale basata su valori universali di etica è di primaria importanza per generare un modello socioeconomico in cui i diritti fondamentali vengono tutelati. Il progetto punta a formare individui consapevoli in ambito sociale, educativo, economico-finanziario e giuridico.Restituire centralità e potere decisionale effettivo al Parlamento, quale espressione autentica della volontà popolare, deve dunque rappresentare una priorità assoluta.

SCUOLA E UNIVERSITA’.

sono al centro della formazione dei dirigenti del futuro; per questo il valore delle conoscenze, delle competenze e delle abilità deve essere punto di riferimento per sradicare luoghi comuni e false credenze, all’insegna di contenuti oggettivi e verificabili, che orientino in maniera efficace le decisioni politiche nell’interesse collettivo.

COERENZA.

Agli associati si chiede di essere coerenti con quanto descritto precedentemente. Questo sta a significare che non sarà possibile fare accordi, partecipare a liste civiche o non con persone che non condividano i principi sopra espressi.

NON SAREMO MAI UN PARTITO.

visto che l’associazione nasce, tra le altre cose, per unire le persone sui territori con eguale veduta del Paese, si conviene che l’associazione non diventerà mai un partito;
pertanto, l’adesione è rivolta a persone che si riconoscono nei principi del presente atto costitutivo.
Qualsiasi tema di carattere etico, culturale e sociale verrà affrontato nel rispetto delle diversità individuali attraverso il confronto costruttivo e la dialettica come mezzi di risoluzione di eventuali
divergenze.

Art. 4 – Carattere dell’Associazione

L’associazione non ha scopo di lucro.
L’associazione è un’associazione di natura socioculturale e ha lo scopo di perseguire la piena
consapevolezza dei diritti umani, sociali e civili, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi.
L’associazione persegue le attività di interesse generale di cui all’art. 5 del CTS tra cui, a titolo
semplificativo e non esaustivo:

  • Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e
    degli utenti delle attività di interesse generale;
  • Educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale
    con finalità educativa;
  • Costituire occasioni di formazione e di informazione sul periodo storico attuale e sue caratteristiche rispetto alle epoche precedenti, favorendo la crescita di persone e di giovani sul tema della cultura, della legalità, della salute, dell’economia, della tecnologia, dell’ambiente, della dimensione spirituale dell’uomo (es: corsi, incontri, dibattiti, gruppi di sostegno, percorsi di studio offerti alla scuola pubblica);
  • Attuare una presenza costante sul territorio, anche con eventi dalla forma riconoscibile e di impatto simbolico coinvolgendo giovani e non in un progetto culturale di ampio respiro, al fine di lenire il crescente disagio sociale fra le fasce giovanili a seguito della situazione venutasi a creare durante la pandemia (didattica a distanza), favorendo un ritorno alla socialità;
  • Creare momenti di aggregazione su tematiche condivise e di esternazione di tali tematiche in
    contesti pubblici e/o aperti al pubblico mirate anche a far conoscere e a valorizzare tutte quelle
    idee o soluzioni innovative, peculiarità italiane che caratterizzano da sempre il nostro Paese;
  • Organizzare attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche
    editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di
    interesse generale di cui al presente articolo;
  • Favorire l’aggregazione al progetto di tutte quelle persone e/o gruppi di persone che si ritrovano
    nei principi descritti all’Art. 3 e nel carattere dell’Associazione;
  • Promuovere progetti finalizzate a recuperare i principi democratici che devono reggere la vita civile di una comunità, i grandi ideali di progresso ed emancipazione, i valori etici consegnati a noi dalla nostra tradizione e dalla nostra cultura e codificati nella Costituzione della Repubblica Italiana, la tutela dei diritti;
  • Promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva;
  • Promuovere e/o organizzare eventi atti a recuperare i valori che hanno costruito nei secoli la nostra civiltà;
  • Pubblicare materiale multimediale;
  • Raccogliere donazioni per sostenere l’attività divulgativa;
  • Fornire assistenza e aiutare, nei limiti del possibile, le persone in difficoltà attraverso alla creazione anche di sportelli d’aiuto;
  • Organizzare intrattenimenti e spettacoli nel settore educativo, sociale e culturale in genere, nonché attività complementari di somministrazione di alimenti e bevande e di organizzazione di viaggi e soggiorni turistici effettuate nei confronti degli associati e loro famigliari.
  • L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale e la loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L’Associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del terzo Settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti, e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.
Tutte le attività non conformi agli scopi sociali sono espressamente vietate. Le attività
dell’Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e
rispettose dei diritti inviolabili della persona.

Art. 5 – Unità d’intenti

La democraticità della struttura appartiene ai soci/associati nel loro insieme e viene esercitata sotto
forma rappresentativa. Gli aventi diritto di voto eleggono direttamente i loro rappresentanti del
coordinamento provinciale e regionale che dovrà rappresentare tutte le sensibilità.
L’Associazione, inoltre, mira a costruire un percorso di condivisione, inclusività, necessità di ascolto e confronto. Per unità intendiamo: unità di intenti, obiettivi comuni, condivisi e riconoscibili,
cooperazione, superamento di divisioni ideologiche, sociali e di classe. Divisioni e/o divergenze
rappresentano un momento di confronto strategico, nel quale le decisioni, prese a maggioranza, sono espressione dell’organo rappresentativo dei diversi territori. Tali decisioni, effettuate in un clima di comunità, potranno essere riviste, corrette e migliorate in corso d’opera, attraverso il metodo rappresentativo assembleare che rende inefficaci eventuali accentramenti di potere.

Art. 6 – Soci

Possono essere soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e gli enti che condividono gli scopi, le finalità, i principi e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilità e capacità, a realizzarli.

I soci di distinguono in soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.

Sono soci ordinari tutti coloro che chiedono ed ottengono l’ammissione all’Associazione dopo la sua costituzione.

Sono soci onorari tutti coloro a cui il Coordinamento Nazionale conferisce tale qualifica per essersi adoperati per l’attuazione e la diffusione delle finalità statuarie.

L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all’art. 15; in ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La qualifica di socio dell’Associazione è intrasmissibile.

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda al Coordinamento Provinciale, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dai competenti organismi.

L’ammissione di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, culturali, politici o religiosi. In caso di domande di ammissione presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà.

Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell’associato minorenne.

E’ fatto espresso divieto di associare persone il cui pensiero non sia in linea con i principi espressi dal presente statuto o appartenenti a organizzazioni politiche estremistiche o appartenenti a logge massoniche.

Avverso l’eventuale reiezione dell’istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all’interessato entro 15 giorni, è ammesso il ricorso all’assemblea dei soci. Il ricorso all’assemblea è ammesso entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Il Coordinamento Provinciale comunica l’ammissione agli interessati e cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Lo scopo conviviale e culturale dell’Associazione si esprime attraverso la maturità e la consapevolezza di ogni singolo socio. I comportamenti offensivi, lesivi della dignità, indirizzati a creare dissidio o a portare offesa alla onorabilità dell’Associazione saranno puniti con l’espulsione dall’Associazione stessa, decretata dal Coordinamento Regionale e firmata dal Presidente che ne è legale rappresentante e garante. Al socio espulso non è consentito rinnovare la richiesta di ammissione all’Associazione.

Art. 7 – Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’Associazione ed alla sua attività. I soci hanno diritto:

  • A partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell’Associazione;
  • A eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • Ad esprimere il proprio voto in ordine all’approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
  • Prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
  • I soci sono tenuti: all’osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
    – A mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell’Associazione;
    – Svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; Versare la propria quota associativa, secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente definiti dall’Assemblea.

Art. 8 – Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:

  • per dimissioni da comunicarsi per iscritto;
  • per decadenza o perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
  • per delibera di esclusione dal Coordinamento Provinciale per accertati motivi di incompatibilità e/o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto e dell’eventuale regolamento;
  • per causa di morte o di estinzione della persona giuridica o ente

Il socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell’operatività della cessazione o dell’esclusione.

Art. 9 – Organi sociali

L’associazione avrà carattere nazionale e si suddividerà in articolazioni regionali e provinciali. Gli organi sociali previsti sono:

  • L’assemblea dei soci;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Presidente;
  • Coordinamento regionale;
  • Coordinamenti provinciali;
  • L’Organo di controllo o Revisore legale dei conti (ove previsto per legge).

Art. 10 – Assemblea dei soci

L’assemblea ordinaria dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Ogni socio ha diritto ad un unico voto. Non sono previste deleghe.

È convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno. La convocazione deve avvenire per iscritto almeno sette giorni prima della data stabilita e deve contenere l’ordine del giorno, la data, il luogo e l’ora della prima e seconda convocazione, che potrà essere tenuta dal giorno successivo a quello stabilito per la prima.

L’assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente in sede straordinaria su iniziativa propria o su richiesta di almeno un terzo di tutti i soci.

La convocazione è inoltrata per iscritto al recapito che risulta sul libro dei soci, anche in forma

elettronica con comprovata ricezione (messaggio Whats App o Telegram o altri canali).

Si può esprimere voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

 

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione del l’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria.
In particolare, sono compiti dell’Assemblea ordinaria:

a) deliberare sulle direttive di ordine generale dell’Associazione;

b) deliberare sul trasferimento della sede del l’Associazione;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione diresponsabilità nei loro confronti;

d) approva il bilancio di esercizio;

e) fissa l’importo, le modalità di versamento e i termini della quota associativa nazionale;

f) approva eventuali regolamenti utili alla gestione dell’Associazione.

In sede straordinaria:

g) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;

h) nomina il tesoriere;

i) deliberare sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presente di almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con il pagamento della quota annuale. In seconda convocazione essa è validamente costituita con la presenza di tanti soci che dispongono di almeno il trenta per cento dei voti.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti. L’assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza minima della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L’assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è validamente costituita con la presenza almeno la metà più uno dei soci, purché in regola con il pagamento della quota annuale. Per la validità delle deliberazioni dell’Assemblea straordinaria occorre il voto favorevole, sia in prima che in seconda convocazione, dei 2/3 dei presenti quando decide sulle proposte di modifica dello statuto, ovvero dei 4/5 dei presenti quando delibera sullo scioglimento del l’Associazione.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto. L’assemblea deciderà, volta per volta, le modalità di votazione.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio.

Art. 11 – Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da una rappresentanza delle singole Province per ogni Regione, là dove l’Associazione è presente, in ragione di due persone per ogni provincia.

In caso di decadenza o ineleggibilità, si applica l’art. 2382 del Codice Civile.

I consiglieri eletti, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6 art. 26 del Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’Associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai Consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto registro o se non si prova che i terzi non ne erano a conoscenza.

Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più consiglieri, subentreranno i soci che nei risultati delle votazioni hanno riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo degli eletti. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

Il compito del Consiglio direttivo consiste nell’attuazione delle deliberazioni assembleari.

Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo:

a) curare l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;

b) analizzare le attività svolte sul territorio ed eventualmente avanzare nuove proposte;

c) ratifica la sostituzione dei membri del Coordinamento Provinciale dimissionari, decaduti o deceduti.

d) proporre e deliberare l’adesione a iniziative culturali o politiche nazionali.

e) coordinare le attività territoriali, di comune accordo con i coordinamenti regionali.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte all’anno, oppure quando ne sia fatta la domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, e-mail, messaggi Whats App o Telegram da spedirsi non meno di otto giorni prima della adunanza.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza di membri del

Consiglio. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Il Consiglio Direttivo resta in carico per due anni, fatto salvo che per l’anno 2023 dove le nomine non essendo elettive sono tutte da considerarsi protempore. Nel mese di dicembre 2023 si dovranno tenere le elezioni dei membri provinciali che saranno l’espressione dei territori.

La partecipazione al Consiglio direttivo decade nel caso siano riscontrate assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive. In questo caso il rappresentante della provincia dovrà essere sostituito dagli iscritti di quella provincia.

Art. 12 – Presidente

A partire dal 1-1-2024, il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo, tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.
Il Presidente dura in carica due anni e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Ha la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a terzi ed in giudizio, cura l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio direttivo, sovrintende a tutte le attività dell’Associazione, convoca a presiede il Consiglio direttivo del cui operato è garante di fronte all’assemblea, convoca l’assemblea dei soci.

In caso di assenza o suo impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

Il Presidente decade al momento in cui viene richiesta la rimozione con voto di sfiducia votata dalla maggioranza dei partecipanti al Consiglio direttivo. In questo caso saranno indette nuove elezioni.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni, dura in carica due anni e cessa per scadenza di mandato.

Il Vicepresidente decade al momento in cui viene richiesta la rimozione con voto di sfiducia votata dalla maggioranza dei partecipanti al Coordinamento Nazionale. In questo caso saranno indette nuove elezioni

Art. 13 – Coordinamento regionale

Il Coordinamento regionale è composto dai due referenti per provincia eletti dai coordinamenti provinciale e ha la funzione di raccordo e indirizzo tra le province.

Compito di questo Coordinamento è di aprire un confronto tra tutti gli appartenenti al fine di migliorare le attività da farsi sul territorio.

Spetta a quest’organo stabilire i percorsi standard di divulgazione ai quali i coordinamenti provinciali si dovranno attenere, approvare l’adesione di altre associazioni presenti sul territorio, con votazione a maggioranza.

Il Coordinamento regionale si dovrà riunire, nella modalità prescelta (anche telematica) almeno una volta ogni due mesi.

Art. 14 – Coordinamento provinciale

Il Coordinamento provinciale è composto da due referenti per ogni comune la dove l’associazione è presente con almeno 5 iscritti. I referenti dovranno essere votati a maggioranza dagli iscritti.

Compito del Coordinamento provinciale sono principalmente dar corso a quanto descritto agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto, in particolare:

– contattare le organizzazioni presenti sul proprio territorio, favorendo l’adesione all’Associazione in linea con i principi e le finalità dell’Associazione stessa;

– organizzare eventi divulgativi;

– organizzare eventi quali raccolta firme, proteste su temi sia locali che nazionali;

– deliberare sulle domande di nuove adesioni;

– definire e deliberare l’eventuale attrezzatura da acquistare al fine di svolgere le attività previste (gazebo, manifesti, bandiere, volantini, ecc…);

– organizzare nei vari territori soluzioni di mutuo soccorso finalizzate a dare supporto alle persone bisognose;

– vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

Visto che con molte probabilità all’Associazione aderiranno altri movimenti o gruppi, ogni iniziativa pubblica che vorrà essere fatta a nome dell’Associazione dovrà essere messa ai voti. La maggioranza dei voti deciderà il da farsi. Qualora la proposta arrivasse da un gruppo organizzato o partito o movimento, e questa fosse bocciata dalla votazione, il gruppo proponente potrà dar seguito alla proposta esponendo solamente il proprio logo.

Art. 15 – Tesoriere

Il tesoriere è nominato dall’Assemblea dei Soci.

Il conto corrente o eventuale carta di credito o debito dell’associazione sarà uno solo. Il tesoriere avrà il compito di gestire la cassa suddivisa per ogni nucleo territoriale, registrando la provenienza dell’incasso e delle uscite.

II Tesoriere assiste sia alle riunioni dei Consigli Direttivo che a quelle dell’Assemblea dei Soci. II tesoriere tiene aggiornato il libro dei soci, predispone lo schema del bilancio preventivo e del rendiconto economico finanziario consuntivo, provvede alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, è responsabile della regolare tenuta dei libri contabili, prende in consegna i beni mobili ed immobili dell’Associazione e mantiene aggiornati i libri degli inventari.

La carica di tesoriere decadrà nel momento in cui la persona alla quale è stato affidato l’incarico non rispetterà i compiti assegnati. Qualora decada il tesoriere, l’Assemblea dei Soci provvederà alla nomina di un’altra persona. In attesa della nomina, il ruolo sarà coperto ad interim da una delle persone presenti nell’Assemblea dei soci. La carica, vista la sua importanza, non potrà rimanere indefinita per un periodo massimo di trenta giorni.

Art. 16 – Organo di controllo – Revisore dei conti

L’Organo di controllo, anche monocratico, e nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al com. 1, art. 31, la revisione legale dei conti.

In tal caso l’Organo di controllo e costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. II bilancio sociale da atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ea tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

Art. 17 – Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione, costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

L’ Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

– quote associative e contributi degli aderenti e di privati;

– finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per ii sostegno alle attività dell’Associazione;

– erogazioni liberali di associati e di terzi;

– entrate derivanti da contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con le amministrazioni pubbliche;

– eredita, donazioni e legati con beneficio d’inventario;

– ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell’associazione e riconducibile alle disposizioni del D.lgs. 117/2017e ss.mm.ii.;

– attività diverse di cui all’art. 6 del Cadice (purché lo statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali).

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige ii bilancio e lo sottopone per l’approvazione all’Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

E’ fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

I versamenti al fondo di dotazione, le quote sociali e i contributi, le liberalità e le elargizioni possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto.

Secondo legge ea seconda dei casi Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 2 nella relazione di missione, in una annotazione in caIce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 18 – Divieto di distribuzione degli utili

L’associazione ha ii divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 19 – Bilancio di esercizio e Bilancio sociale

L’associazione deve redigere ii bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta ii carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del codice del terzo settore, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Secondo i limiti previsti dal D. Lgs 117/2017 e successive modifiche o integrazioni l’Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati oppure redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 20 – Trasparenza degli atti sociali

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale trasparenza degli atti relativi all’attività del comitato, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi con richiesta scritta indirizzata al presidente almeno 15 giorni prima.

Art. 21 – Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per ii tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione ii proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione.

L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 22 – Lavoratori

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art. 23 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altro/i ente/i del Terzo settore individuati dall’Assemblea.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 24 – Clausola compromissoria

Tutte le controversie insorgenti tra I’ Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all’esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali designati dalle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Giudice di pace del territorio ove ha sede l’associazione. La parte che vorrà sottoporre la questione al collegio arbitrale dovrà comunicarlo all’altra con lettera raccomandata da inviarsi entro ii termine perentorio di venti giorni dalla data dell’evento originante la controversia, indicando pure il nominativo del proprio arbitro. L’arbitrato si terrà presso la sede sociale ed ii collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma, dovendosi considerare ad ogni effetto come irrituale.

Art. 25 – Regolamenti interni

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto saranno disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio direttivo.

Art. 26 – Strumenti di comunicazione e social a supporto

L’associazione avrà un sito web e ogni gruppo provinciale potrà avere una pagina Face Book o altri canali di comunicazione. La responsabilità di quanto avviene nei canali di comunicazione è dei referenti provinciale che avrà quindi il compito di monitorare costantemente quanto avviene sui canali social.

Ogni regione avrà una mail in modo da poter comunicare o ricevere comunicazioni.

Art. 27 – Norma di rinvio

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, dagli regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile dal Codice Civile.

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